Il comunicato diffuso il 18 aprile 2013 da LTF è tardivo, rispetto alla pubblicazione dei nominativi dei "privati espropriandi", per le opere della prima fase della tratta italiana comune della Torino-Lione, in data 11 aprile 2013, è contraddittorio con il comunicato rilasciato da LTF stessa il 12 aprile 2013, e soprattutto, è in contrasto con l’art. 166 del codice degli appalti ai cui sensi, nella pubblicazione di LTF dell’11 aprile, in settultima riga della premessa, si legge che “si procede mediante avviso pubblico sui quotidiani “La Repubblica”, edizione nazionale e “La Stampa”, edizione di Torino”.
Pro Natura Piemonte ritiene che sia proprio LTF a dover leggere con attenzione i dispositivi di legge. Pertanto invitiamo tutti a leggere l’articolo 166 del D. Lgs 163/2006, per vedere chi abbia ragione. Anzitutto l’art. 166 non parla di conferenze di servizi. Al comma 2 dice che: “I privati interessati alle attività espropriative, potranno presentare osservazioni al soggetto aggiudicante entro il termine perentorio di 60 giorni […]”, ed al comma 4: che le osservazioni delle pubbliche amministrazioni e dei gestori delle opere interferenti “con varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere” saranno esaminate dal Ministero che, nei 45 giorni successivi, formulerà le proposte al CIPE; questo, nei 30 giorni ancora successivi, approverà ai fini della pubblica utilità.
Quindi la pubblicazione dell’11 aprile serve effettivamente per gli espropri; solo i privati interessanti agli espropri possono fare osservazioni, solo a LTF, e solo per richieste che non modifichino localizzazione, caratteristica e spesa delle opere. Che gli espropri saranno eseguiti dopo la dichiarazione di pubblica utilità del CIPE è evidente. Noi abbiamo detto che è scattata la “dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’esproprio”, che è esattamente quanto dice l’art. 166!
Se per le amministrazioni ed i gestori, si sceglierà di procedere mediante conferenza dei servizi, sarà solo per loro e solo a riguardo delle cosiddette interferenze: in pratica se c’è una linea elettrica, un acquedotto, un gasdotto, una previsione urbanistica cruciale, che il progetto definitivo non ha risolto in modo adeguato.
Nella sostanza per la pubblicazione di LTF dell’11 aprile 2013 tutto è ormai deciso, ed è per questo che abbiamo fatto le nostre obiezioni.
Queste obiezioni sono state implicitamente accolte con la pubblicazione di LTF del 15 aprile che costituisce avviso al pubblico ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli art. 167 e 182 del Codice degli Appalti, limitatamente alle parti variate del progetto e cioè, in particolare, per la grande interconnessione tra Susa e Bussoleno. Come abbiamo detto nel precedente comunicato, a questo punto è l’avviso dell’11 aprile che diventa illegittimo non potendosi, in forza delle direttive europee in materia di VIA, fare qualsiasi autorizzazione prima della VIA stessa.
Non siamo quindi d’accordo sulla legittimità della procedura seguita da LTF, e chiediamo che l’avviso dell’11 aprile 2013 venga integralmente ritirato, per essere ripresentato solo dopo la conclusione della VIA; che il riesame avvenga non solo sulle parti variate ma sull’insieme di tutta la tratta; e su questa obiettiamo la incompletezza della documentazione presentata perchè l’impatto dell’utilizzo della linea attuale tra Bussoleno ed Avigliana come linea Alta Velocità ed Alta Capacità, appartiene alla prima fase perchè, senza di essa, il tratto di cui è stato presentato il progetto non è un “lotto funzionale fattibile e fruibile” (comma 5 ter dell’art. 166 del Codice degli appalti).
Inoltre nel progetto preliminare non figuravano come luoghi di deposito dello smarino i siti di Caprie, Condove e Torrazza Piemonte.