STATUTO

Art. 1 – (Costituzione e caratteristiche)

  • 1. E’ costituita l’Organizzazione Regionale Piemontese della Federazione nazionale Pro Natura. Se ne stabilisce la denominazione ufficiale in Pro Natura Piemonte.
  • 2. Fanno parte di Pro Natura Piemonte:
  • a) Organizzazioni federate: le Associazioni o Enti aderenti alla Federazione Nazionale Pro Natura e operanti in Piemonte;
  • b) Organizzazioni aggregate: tutte quelle altre Associazioni o Enti che agiscono nell’ambito del territorio regionale e nel cui ambito d’azione rientrano, anche parzialmente, gli scopi enunciati nel presente Statuto.
  • 3. L’Organizzazione è apartitica e non ha fini di lucro; la sua durata è illimitata e le cariche sociali sono gratuite.

Art. 2 – (Scopi)

  • 1. Scopi della Pro Natura Piemonte sono:
  • a) Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto della natura e dei suoi equilibri;
  • b) Adoperarsi per una tutela dell’ambiente che tenga conto delle esigenze biologiche e culturali dell’uomo;
  • c) Ottenere la valorizzazione ed una adeguata protezione delle zone di interesse naturalistico e/o culturale e delle specie viventi, nonché una seria programmazione di ogni intervento sull’ambiente;
  • d) Contribuire al passaggio da un atteggiamento di rapina e di alterazione sempre maggiore dell’ambiente naturale ad un equilibrio, anche demografico ed energetico, con esso.

Art. 3 – (Compiti)

  • 1. Per il raggiungimento di tali scopi è compito di Pro Natura Piemonte:
  • a) coordinare le attività delle Organizzazioni federate ed aggregate, favorendo i contatti reciproci e gli scambi di informazione;
  • b) divulgare le predette finalità a tutti i livelli ed in tutti gli ambienti sociali;
  • c) promuovere o appoggiare l’emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi, nonché qualsiasi altra iniziativa, che siano in sintonia con gli scopi della Organizzazione;
  • d) collaborare con tutti gli Enti e le Associazioni che perseguano scopi analoghi.

Art. 4– (Ammissioni ed esclusioni)

  • 1. Le richieste di adesione saranno vagliate dal Consiglio Direttivo, che giudicherà sull’opportunità di accogliere le Organizzazioni che ne facciano richiesta, in base al loro statuto ed alle informazioni assunte circa la loro attività. Per quanto riguarda le organizzazioni federate, la conferma dell’adesione sarà subordinata al parere dell’Assemblea della Federazione Nazionale.
  • 2. Il Consiglio Direttivo può disporre la radiazione di qualunque Organizzazione che sia venuta meno alle norme del presente Statuto, abbia svolto azioni contrarie ai fini dell’Organizzazione o lesive del buon nome della stessa. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Assemblea Regionale, che decide con maggioranza dei due terzi.
  • 3. Le Organizzazioni, inoltre, decadono dalla loro qualità di federate o aggregate nel caso di mancato pagamento della quota sociale.

Art. 5 – (Autonomia delle Organizzazioni aderenti)

  • 1. Le Organizzazioni conservano la propria autonomia e libertà di azione in campo locale ed hanno perciò propri Statuti e Regolamenti, purché non contrastanti con il presente Statuto. Sono comunque tenute ad attenersi alle direttive generali stabilite dall’Organizzazione Regionale e, in particolare, al Documento Programmatico della Federazione Nazionale.

Art. 6 – (Coordinamento delle iniziative delle Organizzazioni aderenti)

  • 1. Le Organizzazioni sono tenute a segnalare tempestivamente alla Segreteria le iniziative di rilievo che intendono prendere, onde permettere eventualmente di coordinarle con altre analoghe o di estenderle sul piano regionale.
  • 2. Le Organizzazioni sono inoltre tenute a presentare ogni anno una relazione sulla attività svolta e su quella in programma.

Art. 7 – (Competenze della Pro Natura Piemonte)

  • 1. La Pro Natura Piemonte può rappresentare ufficialmente tutte le Organizzazioni sul piano regionale e nazionale. Le iniziative di carattere regionale e nazionale sono di competenza della Pro Natura Piemonte, che potrà attuarle direttamente o demandarle, presi gli opportuni accordi, all’organizzazione proponente e/o ad altre, allo scopo di ottenere i migliori risultati.

Art. 8 – (Rapporti con la Federazione Nazionale Pro Natura)

  • 1. Il Presidente dell’Organizzazione Regionale partecipa di diritto al Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale. L’Organizzazione regionale è incaricata della riscossione delle quote di adesione alla Federazione Nazionale delle singole Organizzazioni federate.

Art. 9 – (Pubblicazioni)

  • 1. Le Organizzazioni hanno piena libertà di pubblicare riviste, bollettini od altri stampati; tali pubblicazioni dovranno portare l’intestazione della Pro Natura Piemonte e, per quanto riguarda le federate, la dicitura “aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura”, assieme a quella dell’Organizzazione realizzatrice. Una copia di dette pubblicazioni dovrà essere inviata in omaggio alla segreteria di Pro Natura Piemonte ed una a ciascuna federata o aggregata.

Art. 10 – (Organi sociali)

  • 1. Sono organi della Pro Natura Piemonte:
  • – l’Assemblea Regionale
  • – il Consiglio Direttivo
  • – la Giunta Esecutiva

Art. 11 – (Convocazione e composizione dell’Assemblea Regionale)

    • 1. L’Assemblea Regionale si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno entro il primo trimestre. L’Assemblea Regionale è composta dai delegati delle Organizzazioni federate e aggregate, nominati secondo il seguente criterio:
    • a) Organizzazioni federate:
    • 1 delegato da 1 a 125 soci,
    • 2 delegati da 126 a 250 soci,
    • 3 delegati da 251 a 500 soci,
    • 4 delegati da 501 a 1000,
    • 5 delegati da 1001 a 2000 soci,
    • e così via.

 

  • b) Organizzazioni aggregate:
  • 1 delegato.
  • 2. L’Assemblea Regionale si riunisce in seduta straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati. I richiedenti dovranno proporre l’Ordine del Giorno della seduta, che dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data della richiesta. La convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie deve essere effettuata mediante avviso scritto e comunicazione dell’Ordine del Giorno, da spedirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per la seduta stessa.

Art. 12 – (Validità e deliberazioni dell’Assemblea Regionale)

  • 1. Le sedute dell’Assemblea Regionale sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente un numero di delegati pari ad almeno la metà più uno del numero complessivo. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
  • 2. L’Assemblea Regionale delibera la maggioranza assoluta dei delegati, salvo sulle modifiche del presente Statuto, per cui è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati favorevoli, e sulle questioni relative allo scioglimento dell’Organizzazione e alla devoluzione del patrimonio, per cui è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati presenti.
  • 3. Nelle sedute votano solo le Organizzazioni in regola con le quote sociali. Il totale dei soci da considerarsi ai fini dell’assegnazione del previsto numero dei delegati sarà quello registrato nell’anno precedente la data della seduta.
  • 4. Le deleghe sono valide solo all’interno delle singole Associazioni.

Art. 13 – (Poteri dell’Assemblea Regionale)

  • 1. L’Assemblea Regionale delibera sulle questioni poste all’Ordine del Giorno e circa l’approvazione del bilancio e della gestione dell’Organizzazione; essa elegge inoltre il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. Nomina inoltre un Tesoriere, su proposta del Presidente. Essi durano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Art. 14 – (Composizione del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva)

  • 1. L’Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e da un delegato per ogni Organizzazione federata o aggregata. Presidente, Vice-Presidente e Segretario costituiscono la Giunta Esecutiva.

Art. 15 – (Funzionamento del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva)

  • 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni trimestre, su convocazione del Presidente o del Vice-Presidente. Su richiesta della Giunta Esecutiva o di una delle Organizzazioni federate o aggregate, il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, ne stabilisce la convocazione straordinaria. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.
  • 2. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno dei membri della Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un sostituto pro tempore, che resterà in carica fino alla successiva Assemblea Regionale ordinaria.

Art. 16 – (Compiti delle cariche sociali e della Giunta Esecutiva)

  • 1. Al Presidente compete a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell’Organizzazione, nonché l’ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo potrà delegare le proprie attribuzioni al Presidente o alla Giunta Esecutiva cui spetta in ogni caso l’esecuzione delle direttive del Consiglio stesso.
  • 2. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni quando ne sia incaricato dal Presidente stesso o quando il Presidente sia, per qualsiasi ragione, impedito ad esercitarle.
  • 3. Il Segretario riceve in deposito tutti gli atti sociali, conserva gli originali, ne rilascia copie autenticandole, custodisce i registri, cura la compilazione dei verbali delle adunanze.
  • 4. Il Tesoriere è depositario del patrimonio dell’Organizzazione, costituito da:
  • a) quote sociali, stabilite ogni anno dall’Assemblea Regionale e da versarsi entro il 31 marzo dell’anno stesso. Esse sono così ripartite:
    organizzazioni federate: quota proporzionale al numero degli iscritti
    organizzazioni aggregate: quota unica forfettaria.
  • b) Beni mobili ed immobili provenienti da doni, oblazioni, lasciti e contributi ordinari e straordinari.
  • 5. Di tali beni il Tesoriere non può disporre se non dietro autorizzazione del Presidente o del Vice-Presidente. Il Tesoriere riscuote inoltre le somme dovute all’Organizzazione, compila il bilancio, informa la Giunta Esecutiva della contabilità e della situazione di cassa e paga i mandati firmati dal Presidente. Ogni anno il Tesoriere presenta il bilancio alla Giunta Esecutiva, che ne verifica la regolarità prima di presentarlo all’Assemblea Regionale.

Art. 17 – (Scioglimento dell’Organizzazione)

  • 1. Nel caso che si addivenga allo scioglimento dell’Organizzazione, la liquidazione del patrimonio sociale sarà affidata a 3 liquidatori nominati dall’Assemblea Regionale che ha votato lo scioglimento.
  • 2. I liquidatori provvederanno a destinare i fondi residui ad Enti culturali aventi fini analoghi a quelli dell’Organizzazione e designati dall’Assemblea Regionale stessa.

Art. 18 – (Rinvio al Codice Civile)

  • 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni in materia del Codice Civile.

 

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