STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita in Torino l’Associazione denominata “Pro Natura Torino”, già operante di fatto un tempo sotto la denominazione “Sezione Piemontese del Movimento Italiano per la Protezione della Natura” che era stato costituito al Castello di Sarre (Val d’Aosta) in data 25 giugno 1948. L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Scopi e finalità
Ritenendo che l’ambiente naturale sia un patrimonio comune di tutti gli esseri viventi (presenti e futuri), la Pro Natura Torino, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo la difesa da ogni alterazione dell’ambiente naturale in tutti i suoi aspetti ed il miglioramento dell’ambiente di vita dell’uomo in particolare. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

  • a) diffondere e favorire la conoscenza della natura e dei suoi equilibri a tutti i livelli e in tutti gli ambienti sociali con tutti i mezzi legali;
  • b) ottenere una protezione adeguata delle zone di interesse naturalistico e delle specie viventi ed una seria programmazione di ogni intervento sull’ambiente;
  • c) operare per un miglioramento dell’ambiente urbano, tenendo conto delle esigenze biologiche e culturali dell’uomo e quindi dei valori storici dei centri abitati;
  • d) contribuire al passaggio da un atteggiamento di rapina e di alterazione sempre maggiore dell’ambiente naturale a un equilibrio, anche demografico ed energetico, con esso;
  • e) favorire il collegamento nazionale ed internazionale di tutte le iniziative pubbliche e private tendenti alle stesse mete che l’Associazione si propone;
  • f) pubblicare un periodico informativo ed eventualmente pieghevoli, opuscoli o libri che trattino tematiche specifiche riferite ai settori di interesse dell’Associazione.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • a) contributi degli aderenti;
  • b) contributi privati;
  • c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • d) donazioni e lasciti testamentari;
  • e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  • f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • g) l’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

Articolo 4 – Membri dell’Associazione
Il numero dei soci aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

  • a) Soci Onorari. Sono coloro che, essendosi resi particolarmente benemeriti dell’Associazione, o essendosi comunque distinti nelle attività volte a raggiungere fini da essa perseguiti, sono proclamati tali all’unanimità, dal Consiglio Direttivo;
  • b) Soci Sostenitori. Sono coloro che versano una quota non inferiore al doppio di quella dei Soci Ordinari;
  • c) Soci Ordinari;
  • d) Soci Famigliari;
  • e) Soci Giovani. Questa categoria comprende i giovani sino a diciotto anni.

Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’Ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell’interessato. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.
Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea. La qualità di socio si perde:

  • a) per recesso;
  • b) per mancato versamento della quota associativa entro tre mesi dall’inizio di ciascun anno sociale;
  • c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 6 – Doveri e diritti degli associati
I soci sono obbligati:

  • a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  • c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:

  • a) a frequentare la sede sociale e a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione stessa;
  • b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  • c) ad accedere alle cariche associative.

All’interno dell’Associazione è vietata ogni iniziativa che persegua scopi di propaganda di partito o sindacale.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:

  • a) l’Assemblea dei soci;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Presidente.

Articolo 8 – L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Alle Assemblee i Soci possono intervenire personalmente o mediante delega scritta ad altro Socio solo se sono in regola col pagamento della quota associativa dell’anno in corso; nessun Socio potrà intervenire con più di tre deleghe. Le deleghe dovranno essere presentate alla Segreteria per la verifica all’inizio dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

  • a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  • b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
  • c) delibera sul regolamento interno e le sue variazioni;
  • d) stabilisce l’entità delle quote associative annuali;
  • e) delibera l’esclusione dei soci dall’Associazione;
  • f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il primo trimestre di ciascun anno sociale, per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati, ne ravvisino l’opportunità o la necessità.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente e delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto e comunicazione dell’ordine del giorno, da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per le Assemblee stesse. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, che può aver luogo nella stessa sede fissata per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.
L’Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario dell’Associazione.
I verbali di ogni adunanza dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici. Essi sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto e durano in carica un anno, con possibilità di essere rieletti. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei suoi componenti decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere all’elezione di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a scrutinio segreto il Presidente, due Vice-Presidenti e un Segretario. Nomina inoltre un Tesoriere, il quale può anche non far parte del Consiglio Direttivo. In tal caso, pur partecipando di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ha solo funzione consultiva.
Al Consiglio Direttivo spetta di:

  • a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • b) predisporre il bilancio;
  • c) eleggere il Presidente, i Vice-Presidenti e il Segretario;
  • d) nominare il Tesoriere;
  • e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  • f) provvedere agli affari do ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo approva un regolamento finalizzato al miglio funzionamento dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è inoltre autorizzato alla nomina dei Consiglieri aggiunti, con funzioni consultive e di collaborazione, in numero non superiore ai membri del Consiglio Direttivo stesso.
Il Consiglio Direttivo può ratificare la formazione di Commissioni di lavoro orientate ad affrontare ed approfondire specifici temi legati agli scopi dell’Associazione; può inoltre ratificare la formazione di gruppi orientati ad organizzare attività ed affrontare problemi in sede locale. Le commissioni e i gruppi locali nominano un coordinatore che sarà responsabile verso gli organi direttivi dell’Associazione; nel caso in cui egli non sia un Consigliere, potrà ugualmente partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato tecnico-scientifico con funzione consultiva e costituito da esperti nei vari settori di interesse dell’Associazione; i membri di tale Comitato possono anche non essere soci dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina i delegati e i rappresentanti dell’Associazione presso altri enti od organizzazioni.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece uno dei Vice-Presidenti, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente o un Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10 – Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione, anche di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al più anziano tra i Vice-Presidenti, anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Articolo 11 – Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

Articolo 12 – Norma finale
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 13 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.

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